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Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

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Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10.11.2014, n. 162 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12.09.2014, n. 132 e  e legge n. 55 del 06.05.2015 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. In sintesi sarà possibile separarsi o divorziare, scegliendo tra queste tre opzioni:

  1. come già avveniva prima di questa legge, presso il Tribunale Ordinario
  2. di fronte ad un avvocato (art. 6) - solo consensuale
  3. di fronte all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12) - solo consensuale

Questo intervento normativo NON INCIDE sull'anno o sei mesi che i coniugi devono attendere tra la separazione e divorzio.



A chi è rivolto

CITTADINI

Descrizione

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10.11.2014, n. 162 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12.09.2014, n. 132 e  e legge n. 55 del 06.05.2015 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. In sintesi sarà possibile separarsi o divorziare, scegliendo tra queste tre opzioni:

  1. come già avveniva prima di questa legge, presso il Tribunale Ordinario
  2. di fronte ad un avvocato (art. 6) - solo consensuale
  3. di fronte all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12) - solo consensuale
Questo intervento normativo NON INCIDE sull'anno o sei mesi che i coniugi devono attendere tra la separazione e divorzio.

Come fare

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di "separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle convenzioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile". L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

  • non vi siano figli minori avuti nel matrimonio
  • non vi siano figli maggiorenni incapaci
  • non vi siano figli portatori di handicap grave (L. 104/92)
  • non vi siano figli economicamente non autosufficienti
  • non vi siano accordi patrimoniali
Al  fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficila di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Cosa serve

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

  • Iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
  • Residenza di uno dei coniugi
In allegato in fondo alla pagina, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica) che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi. Documentazione da presentare davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
  1. dichiarazioni sostitutive debitamente compilate da entrambi i coniugi
  2. documenti di identità in corso di validità
  3. versamento del diritto fisso da corrispondere sul conto corrente intestato al Comune -  BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO  – FILIALE DI BOSSOLASCO – INTESTATO A COMUNE DI BOSSOLASCO -   IBAN: IT 56 D 03425 46020 0000000 10945.

Cosa si ottiene

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Tempi e scadenze

.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge n. 162 del 10.11.2014 D.Legge 12.09.2014, n. 132 Legge n. 55 del 06.05.2015

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 17/04/2023


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