A chi è rivolto
Descrizione
Impedimenti
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.
Diritti e doveri
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie.
Come fare
Costituzione della convivenza di fatto: se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione, in allegato a fondo pagina. In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista. La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle modalità (tra loro alternative) sotto indicate.
Cessazione della convivenza di fatto: può essere sottoscritta (in allegato a fondo pagina) anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte quindi con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
. se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
. nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
. qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.
Le dichiarazioni possono essere presentate in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
a. spedizione a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Comune di Bossolasco - Ufficio Anagrafe - Piazza Oberto, 1 - 12060 Bossolasco (allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati);
b. trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata o sottoscitta digitalmente da entrambi gli interessati insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
. via fax al numero 0173.793464;
. via pec all'indirizzo comune.bossolasco.cn@cert.legalmail.it
Cosa serve
Contratto di convivenza: I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.
La trasmissione potrà essere effettuata:
a. spedizione a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo:
Comune di Bossolasco - Ufficio Anagrafe - Piazza Oberto, 1 - 12060 Bossolasco
b. via pec all'indirizzo comune.bossolasco.cn@cert.legalmail.it, con sottoscrizione digitale del documento da parte del professionista.
Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Dal 5 giugno 2016 c'è la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Ufficio servizi Demografici dal Lunedi al Venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Riferimenti Normativi
Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.
Dpr n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico"
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 18/04/2023