A chi è rivolto
Descrizione
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10.11.2014, n. 162 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12.09.2014, n. 132 e e legge n. 55 del 06.05.2015 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. In sintesi sarà possibile separarsi o divorziare, scegliendo tra queste tre opzioni:
- come già avveniva prima di questa legge, presso il Tribunale Ordinario
- di fronte ad un avvocato (art. 6) - solo consensuale
- di fronte all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12) - solo consensuale
Questo intervento normativo
NON INCIDE sull'anno o sei mesi che i coniugi devono attendere tra la separazione e divorzio.
Come fare
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di "separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle convenzioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile". L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- non vi siano figli minori avuti nel matrimonio
- non vi siano figli maggiorenni incapaci
- non vi siano figli portatori di handicap grave (L. 104/92)
- non vi siano figli economicamente non autosufficienti
- non vi siano accordi patrimoniali
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficila di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Cosa serve
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- Residenza di uno dei coniugi
In allegato in fondo alla pagina, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica) che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi. Documentazione da presentare davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
- dichiarazioni sostitutive debitamente compilate da entrambi i coniugi
- documenti di identità in corso di validità
- versamento del diritto fisso da corrispondere sul conto corrente intestato al Comune - BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO – FILIALE DI BOSSOLASCO – INTESTATO A COMUNE DI BOSSOLASCO - IBAN: IT 56 D 03425 46020 0000000 10945.
Cosa si ottiene
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Legge n. 162 del 10.11.2014
D.Legge 12.09.2014, n. 132
Legge n. 55 del 06.05.2015
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 17/04/2023